Sez. 6, Sentenza n. 631 del 14/02/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 208121 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Formulazione dell'imputazione e motivazione della richiesta di convalida - Necessità ai fini della sola convalida - Esclusione - Necessità ai fini dell'ulteriore richiesta di emissione di misure cautelari - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA
Nel richiedere la convalida dell'arresto il Pm non è tenuto né a formulare l'imputazione né a motivare in ordine alle ragioni su cui la richiesta si fonda essendo la convalida esclusivamente strumento di verifica della regolarità della condotta della polizia giudiziaria. La formulazione dell'incolpazione e la motivazione sono invece indispensabili per l'ulteriore richiesta di emissione di misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 3 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 com. 3 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)