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Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 23/08/2013 (Rv. 627606 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Tardiva trascrizione di compravendita - Sopravvenuta iscrizione ipotecaria - Lucro cessante del compratore per impossibilità di rivendere il bene - Risarcibilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627606-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

In tema di responsabilità professionale del notaio per tardiva trascrizione dell'atto di compravendita, il mancato guadagno derivante all'acquirente dall'impossibilità di rivendere il bene a terzi, per la presenza del vincolo ipotecario nel frattempo iscritto, non giustifica, di regola, un risarcimento a carico del notaio, non assumendo la mancata vendita carattere di definitività, sì da determinare un corrispondente, definitivo, depauperamento del patrimonio nel suo concreto valore, salvo il concorso di particolari fattori (mancato impiego del numerario in attività vantaggiose, impossibilità di realizzare in futuro lo stesso prezzo per il quale si è ricevuta offerta per effetto del mutamento di valori immobiliari, etc.),

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)