Sez. 2, Sentenza n. 6721 del 03/02/2006 Cc. (dep. 22/02/2006) Rv. 233275 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Inosservanza dell'obbligo della permanenza presso la sua abitazione - Sostituzione con il collocamento in comunità - Provvedimento del giudice - Legittimità - Necessità - Parere del pubblico ministero e dei servizi sociali - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui l'imputato minorenne violi l'obbligo della permanenza nella sua abitazione, adottato ai sensi dell'art. 21, comma quinto, d.P.R. n. 448 del 1988, il giudice può disporre l'aggravamento della misura cautelare con il collocamento in comunità, senza sentire preventivamente il pubblico ministero minorile o gli addetti ai servizi sociali.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)