Sez. 2, Sentenza n. 2524 del 24/07/1972 (Rv. 360024 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - VALIDE CENSURE DELLE PARTI - MANCATA DISAMINA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - VALIDE CENSURE DELLE PARTI - MANCATA DISAMINA - VIZIO DI OMESSO ESAME DI PUNTO DECISIVO.*
Se il giudice di merito quando accoglie e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al giudizio del consulente tecnico, tuttavia, quando la parte abbia formulato censure alla consulenza tali che se ritenute fondate postulerebbero una soluzione opposta e diversa, detto giudice e tenuto a prendere in esame i rilievi delle parti ed a darvi una risposta: ove non lo faccia, ovvero si limiti a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico, incorre nel vizio di omesso esame di punto decisivo della controversia. (Conf 1482'70, mass n 347320).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)