Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 11/11/1967 (Rv. 330211 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La prova della simulazione e in particolare, dell'animus simulandi e di regola, soltanto indiziaria e presuntiva. Il convincimento espresso al riguardo dal giudice di merito costituisce giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata, logica e corretta. (Conf 1192'66; 880'66).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)