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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 365 del 1993

Decisione
decisa il 1993-07-26, depositata il 1993-07-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:365
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 19727

  • Inquinamento
  • Tutela delle acque dall'inquinamento
  • Divieto di scarichi eccedenti i limiti tabellari di cui alla l. n. 319/1976
  • Lamentata impossibilità per determinate imprese di rispettare tali limiti
  • Ritenuta non necessità degli stessi ai fini della tutela della collettività
  • Conseguente asserita violazione del diritto al lavoro e del principio di libertà di iniziativa economica
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'aver previsto limiti di accettabilità rigorosi per gli scarichi in acque superficiali provenienti da insediamenti produttivi non viola il diritto al lavoro in quanto, a parte il contenuto meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 Cost., la concreta disciplina di tale diritto rientra nella discrezionalità del legislatore che può imporre limiti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anch'essi tutelati dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.); né può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo per l'imprenditore di osservare la disciplina penale ed amministrativa che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319). - In senso conforme v. S. nn. 184/1983 e 127/1990.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dalla Corte di Appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.
punto 1
Ritenuto che la Corte di Appello di Trento, nella causa penale contro Berlincioni Silvano, nella qualità di legale rappresentante della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di accettabilità di cui al n. 32 della tabella "A" annessa alla detta legge, con ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma; che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 4 e 41 della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile l'istallazione di impianti di depurazione e, comunque, detto limite per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe più razionale e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque dall'inquinamento, onde la lesione dei principi di libertà di iniziativa economica e di libertà di lavoro; che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente le quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica;
punto 2
Considerato che, a parte il carattere meramente programmatico del precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina del diritto al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore il quale può dettare limiti a tutela di interessi pubblici e di valori primari quale è la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32 Cost.); che parimenti non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del 1983 e 127 del 1990); che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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