diritto.io

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

Testo in vigore al

Art. 7 Collaudo statico

1. Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

3. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente precisera' altresi' i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.

4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quella degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

5. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente.

6. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.

Art. 8 Licenza d'uso

1. Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilita', se prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile, dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.

2. Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, e' sostituita dalla dichiarazione dell'avvenuto collaudo statico.

Art. 9 Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo

1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione nella quale debbono:

  1. a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

  2. b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20;

  3. c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costitutivi e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;

  4. d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 20.

2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.

3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, la relazione di cui al primo comma del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.

4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.

5. La responsabilita' della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.

6. Il progettista delle strutture e' responsabile dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.

Capo II. Vigilanza

Art. 10 Controlli

1. Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 11 Accertamenti delle violazioni

1. I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verra' inoltrato al pretore e alla prefettura per i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.

Art. 12 Sospensione dei lavori

1. Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.

2. I lavori non possono essere ripresi finche' la prefettura non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dalla presente legge.

3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al sindaco perche' ne curi l'osservanza.

Capo III. Norme penali

Art. 13 Lavori abusivi

1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'articolo 2, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. E' soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metallo senza osservare le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 14 Omessa denuncia dei lavori

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 4 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 15 Responsabilita' del direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 5 e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione all'ufficio del genio civile della relazione indicata nell'articolo 6.

Art. 16 Responsabilita' del collaudatore

1. Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'articolo 7, penultimo comma, e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.

Art. 17 Mancanza del certificato di collaudo

1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, prima del collaudo statico, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 18 Comunicazione della sentenza

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.

Capo IV. Norme transitorie e finali

Art. 19 Costruzioni in corso

1. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ne' alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' iniziate.

Art. 20 Laboratori

1. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:

  1. 1) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o Istituti universitari di architettura;

  2. 2) il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);

  3. 3) il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);

  4. 4) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

  5. 5) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

2. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

3. L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente legge, e' servizio di pubblica utilita'.

Art. 21 Emanazione di norme tecniche

1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanera' entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge.

Art. 22 Applicabilita' di norme tecniche vigenti

1. Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO