Sez. 2, Sentenza n. 1093 del 17/04/1970 (Rv. 346642 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCATA SODDISFAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL CONVENUTO ESCLUDENTE L'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OMESSO ESAME - SUSSISTENZA DEL VIZIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA PER MANCATA SODDISFAZIONE DELL'ONERE PROBATORIO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE DEL CONVENUTO ESCLUDENTE L'ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - OMESSO ESAME - SUSSISTENZA DEL VIZIO.*
Incorre nel vizio di omessa motivazione circa punto decisivo della controversia la sentenza che trascuri completamente di nominare il comportamento processuale della parte convenuta quando la valutazione di detto comportamento avrebbe potuto sollevare per la superfluita di ogni istruttoria, l'attore dall'Onere della prova, nel cui mancato assolvimento invece la sentenza fonda il rigetto della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)