Sez. 2, Sentenza n. 2637 del 05/07/1975 (Rv. 376598 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NATURA - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - NATURA - ATTO PUBBLICO - SOTTOSCRIZIONE - NECESSITA.*
L'avviso di ricevimento, richiesto in tema di notificazione a mezzo di servizio postale dagli artt 149 cod proc civ, 6 del RD 21 ottobre 1923 n 2393 e 177 del RD 18 aprile 1940 n 689, ha la natura di atto pubblico, facendo piena prova dell'avvenuta notifica a norma dell'art 2700 cod civ. ne discende che anche per il suddetto avviso, come per qualsiasi atto pubblico, la sottoscrizione rappresenta l'unico elemento valido a riferire la paternita dell'atto al pubblico ufficiale che lo ha rogato e che e autorizzato ad attribuirgli pubblica fede e che, pertanto, in Mancanza della sottoscrizione dell'agente postale, l'avviso di ricevimento e inidoneo a costituire prova legale della notificazione la quale, di conseguenza, deve ritenersi come giuridicamente non avvenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 6, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)