Sez. 3, Sentenza n. 2181 del 21/10/1993 Cc. (dep. 26/11/1993) Rv. 195881 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere | Trasmissione degli atti - Verbale di fermo - Sufficienza.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - In genere
In base al combinato disposto degli artt. 291 e 309 cod. pen. e 100 disp. att., al giudice del riesame vanno trasmessi gli atti necessari per decidere sull'impugnazione: essi sono quelli presentati dal pubblico ministero, per giustificare la sua richiesta. L'organo dell'accusa non ha però l'obbligo di allegare determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi. L'onere di provare la sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari è soltanto a suo carico ed è pertanto discrezionale la scelta dei documenti all'uopo opportuni. Rientra poi nella valutazione dei giudici del merito stabilire la congruità degli atti stessi ai fini del decidere. Alla Cassazione spetta invece accertare se le conclusioni, alle quali questi ultimi sono pervenuti, trovino completo e logico sostegno negli atti indicati nel provvedimento impugnato. Ne deriva che il verbale di fermo, quando contenga la esposizione di tutte le indagini svolte e delle dichiarazioni rese - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente viene posto a fondamento della pronuncia da parte del G.I.P. e del Tribunale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 100, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)