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Sez. U, Sentenza n. 2498 del 28/03/1990 (Rv. 466198 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI BIDELLA PRESSO ASILO COMUNALE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466198-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI BIDELLA PRESSO ASILO COMUNALE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La controversia avente ad oggetto pretese di credito fondate sullo svolgimento di attività lavorativa subordinata (nella specie, con mansioni di bidella presso l'asilo comunale) in favore di un ente pubblico, e nell'ambito dei compiti istituzionali del medesimo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dovendo la questione di giurisdizione essere risolta sulla base delle deduzioni delle parti ed attendendo invece al merito l'esame della fondatezza o meno della domanda. (V 3939/88, mass n 459113).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)