Sez. U, Sentenza n. 2498 del 28/03/1990 (Rv. 466198 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI BIDELLA PRESSO ASILO COMUNALE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI BIDELLA PRESSO ASILO COMUNALE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La controversia avente ad oggetto pretese di credito fondate sullo svolgimento di attività lavorativa subordinata (nella specie, con mansioni di bidella presso l'asilo comunale) in favore di un ente pubblico, e nell'ambito dei compiti istituzionali del medesimo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dovendo la questione di giurisdizione essere risolta sulla base delle deduzioni delle parti ed attendendo invece al merito l'esame della fondatezza o meno della domanda. (V 3939/88, mass n 459113).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)