Sez. 6, Sentenza n. 7616 del 21/03/1980 Ud. (dep. 14/06/1980) Rv. 145620 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - UDIENZA - NOZIONE - ASSENZA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A MAGISTRATO IN UDIENZA - UDIENZA - NOZIONE - ASSENZA DEL CANCELLIERE - IRRILEVANZA.*
Ai fini del delitto di cui all'art 343 cod pen si ha 'udienzĂ sempre che in un determinato luogo, anche diverso dalla normale Sede giudiziaria, il giudice, sia esso monocratico o collegiale, proceda al compimento di un'attivita processuale alla quale abbiano diritto di intervenire una o piu parti del processo. Non puo escludersi che vi sia 'udienzĂ sol perche il magistrato non sia assistito dal cancelliere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)