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Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Giudizio di appello - Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670007-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

Nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)