diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026 (Rv. 676966-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Rapporto di mandato tra difensore e cliente - Assenza di eventi inequivocabilmente implicanti la cessazione del rapporto - Provvedimento di definizione della lite - Cessazione del mandato - Sussistenza - Diritto al compenso del difensore - Prescrizione - Decorrenza - Art. 2957, comma 2, parte prima, c.c. - Affari terminati - Elenco tassativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676966-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

In tema di compensi professionali del difensore, il rapporto di mandato tra professionista e cliente - in assenza di un precedente evento specifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c. - permane fino all'adozione di un provvedimento definitorio: quest'ultimo, difatti, può rientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche di natura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sono ascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non è tassativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'affare era terminato con l'emissione da parte del TAR del decreto di perenzione).

Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)