Sez. 2, Ordinanza n. 2222 del 03/02/2026 (Rv. 676966-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Rapporto di mandato tra difensore e cliente - Assenza di eventi inequivocabilmente implicanti la cessazione del rapporto - Provvedimento di definizione della lite - Cessazione del mandato - Sussistenza - Diritto al compenso del difensore - Prescrizione - Decorrenza - Art. 2957, comma 2, parte prima, c.c. - Affari terminati - Elenco tassativo - Esclusione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI
In tema di compensi professionali del difensore, il rapporto di mandato tra professionista e cliente - in assenza di un precedente evento specifico che comporti la cessazione, ex art. 2957, comma 2, c.c. - permane fino all'adozione di un provvedimento definitorio: quest'ultimo, difatti, può rientrare tra quegli eventi (legati a cause oggettive o soggettive, anche di natura non processuale) che fanno venir meno il rapporto e che sono ascrivibili all'art. 2957, comma 2, parte prima, c.c., il cui elenco non è tassativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'affare era terminato con l'emissione da parte del TAR del decreto di perenzione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)