Sez. 6, Sentenza n. 9896 del 22/10/1974 Ud. (dep. 13/12/1974) Rv. 128822 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE PER LA SECONDA VOLTA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - CONDANNE INTERMEDIE - OSTATIVITA - LIMITI.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONCESSIONE PER LA SECONDA VOLTA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI - CONDANNE INTERMEDIE - OSTATIVITA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art 164, ultimo comma, codice penale (modificato con la legge 7 giugno 1974, n 220), la sospensione condizionale della pena puo essere concessa una seconda volta anche quando dopo la concessione del primo beneficio l'imputato abbia riportato altre condanne, purche queste non siano, per la loro entita, ostative alla concessione del secondo beneficio o importino la revoca di quello precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)