Sez. 1, Ordinanza n. 575 del 10/01/2026 (Rv. 677538-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' | Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'
Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la
sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.
Costituzione art. 111 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)