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Sez. 1, Ordinanza n. 575 del 10/01/2026 (Rv. 677538-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' | Decreto di sospensione delle operazioni di vendita ex art. 108, comma 1, l.fall. - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2026-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677538-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA'

Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. può essere proposto nei confronti del decreto con il quale il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., abbia disposto la

sospensione, a norma dell'art. 108, comma 1°, l.fall., delle operazioni di vendita solo se pronunciato dopo l'aggiudicazione definitiva del bene.

Costituzione art. 111 com. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)