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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12838 del 22/04/2022 (Rv. 664499 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Notifica degli atti esattivi - Prescrizione del tributo - Definitività della pretesa tributaria - Mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio - Termine decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2022-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664499-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE

Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l'ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)