Sez. L - , Ordinanza n. 19482 del 10/07/2023 (Rv. 668108 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità - Difesa dell'INPS in proprio - Decorso del termine breve per l'impugnazione - Notifica della sentenza nei confronti dei dipendenti incaricati della difesa - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
L'art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e successive modifiche, nel disporre che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all'INPS, attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170, comma 3, c.p.c., ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 10 com. 6 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)