REGOLAMENTO N. 99/63/CEE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155,
Visto l'articolo 24 del regolamento n. 17, adottato dal Consiglio il 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato) (1);
Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento;
Considerando che, nella maggior parte dei casi, la Commissione avrà frequenti contatti con le imprese e associazioni di imprese nel corso dell'istruzione svolta nei loro confronti, di guisa che esse avranno modo di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati;
Considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni d'imprese devono avere il diritto di manifestare, a conclusione dell'istruzione, il proprio punto di vista su tutti gli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;
Considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse delle imprese o associazioni d'imprese, nei cui confronti l'istruzione è svolta e che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento n. 17, esse devono avere la possibilità di essere sentite se lo richiedono e se dimostrano di avervi interesse;
Considerando che appare opportuno dare a coloro i quali hanno presentato - a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17 - domanda per far cessare un'infrazione, la possibilità di manifestare il proprio punto di vista, qualora la Commissione ritenga che gli elementi di cui dispone non giustifichino l'accoglimento della domanda;
Considerando che tutti coloro la cui audizione è consentita devono - sia nel proprio interesse, che nell'interesse di una buona amministrazione - presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatta salva la possibilità di completare eventualmente la procedura scritta con un'audizione orale;
Considerando che è necessario precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e, in particolare, le condizioni in base alle quali possono farsi rappresentare e assistere, nonché le modalità per la fissazione e il computo dei termini relativi;
Considerando che il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti dà il suo parere sulla base di un progretto provvisorio di decisione; (1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204/62. che, quindi, deve essere sempre sentito a conclusione dell'istruzione di un caso di specie; che, tuttavia, questa consultazione non impedisce alla Commissione di riaprire, se necessario, l'istruzione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Prima di sentire il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, la Commissione procede all'audizione prevista dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17.
Art. 2
1. La Commissione comunica per iscritto alle imprese e associazioni di imprese gli addebiti ch'essa loro contesta. La comunicazione è diretta ad ogni impresa o associazione di imprese ovvero al rappresentate comune da esse designato.
2. La Commissione può effettuare altresì la comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ove le circostanze del caso - quali, in specie, il numero delle imprese da informare o l'assenza di un rappresentante comune - lo giustifichino. Nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
3. Ammende o penalità di mora possono essere inflitte alle imprese ed associazioni di imprese soltanto quando gli addebiti sono stati comunicati nella forma provista dal paragrafo 1.
4. Nel comunicare gli addebiti la Commissione fissa un termine entro il quale le imprese e associazioni d'imprese possono manifestare il proprio punto di vista.
Art. 3
1. Le imprese e associazioni d'imprese manifestano, per iscritto e nel termine fissato, il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati.
2. Nelle osservazioni scritte esse possono esporre tutti gli argomenti utili per la loro difesa.
3. Possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonchè domandare alla Commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.
Art. 4
La Commissione, nel decidere, prende in considerazione soltanto quegli addebiti sui quali le imprese ed associazioni di imprese, contro cui la decisione è diretta, hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista.
Art. 5
Qualora persone fisiche o giuridiche od associazioni sprovviste di personalità giuridica chiedono, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 17, di essere sentite e dimostrino di avervi interesse, la Commissione dà loro modo di manifestare il proprio punto di vista, per iscritto, nel termine da essa fissato.
Art. 6
Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 17, ne indica i motivi ai richiedenti e fissa loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte.
Art. 7
1. La Commissione dà la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi interesse, ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda od una penalità di mora.
2. La Commissione può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il proprio punto di vista.
Art. 8
1. La Commissione convoca le persone che devono essere sentite per il giorno da essa fissato.
2. La Commissione trasmette immediatamente una copia della convocazione alle autorità competenti degli Stati membri, che possono incaricare un funzionario di partecipare all'audizione.
Art. 9
1. Procedono all'audizione le persone che hanno avuto dalla Commissione mandato a tale fine.
2.
Chi è convocato compare personalmente oppure in persona del proprio rappresentante legale o statutario. Le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro personale in servizio permanente.
Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.
3. L'audizione non è pubblica. Le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. In quest'ultimo caso si deve tener conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.
4. Le principali dichiarazioni rilasciate di ciascuna delle persone sentite sono messe a verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite.
Art. 10
Salvo quanto disposto nell'articolo 2, paragrafo 2, le comunicazioni e le convocazioni della Commissione sono trasmesse al destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e consegnate dietro rilascio di ricevuta.
Art. 11
1. Nel fissare i termini di cui agli articoli 2, 5 e 6, la Commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le osservazioni e dell'urgenza del caso. Il termine non dev'essere inferiore a due settimane e può essere prorogato.
2. Non si computa nei termini il giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta o è stata consegnata.
3. Le osservazioni scritte devono pervenire alla Commissione od essere spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine fissato. Tuttavia, quando il termine scade in una domenica o in un giorno festivo, è prorogato allo spirare del giorno seguente non festivo. Ai fini della proroga i giorni festivi sono quelli elencati nell'allegato al presente regolamento, ove sia presa in considerazione la data della ricezione delle osservazioni scritte, oppure quelli fissati dalla legge del paese di spedizione, ove sia presa in considerazione la data dell'invio.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Bruxelles, 25 luglio 1963. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN