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Sez. 3, Sentenza n. 4098 del 04/10/2007 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 238522 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lavori di demolizione - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Denuncia di inizio attività - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238522-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire), in quanto per tale tipologia di intervento non è necessario il permesso di costruire ma è sufficiente la denuncia di inizio attività la cui mancanza costituisce illecito amministrativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che la mancanza della d.i.a. non può giustificare il sequestro penale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)