Sez. 1, Sentenza n. 27958 del 20/01/2014 Ud. (dep. 27/06/2014) Rv. 262252 - 01
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE | Provvedimento di riunione dei procedimenti - Impugnabilità con ricorso per Cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE
Il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)