Sez. 3, Sentenza n. 19011 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015) Rv. 263553 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Riserva di enunciazione dei motivi - Nel procedimento di riesame - Ammissibilità - Nel procedimento di appello - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la riserva di enunciazione dei motivi di cui all'art. 324, comma quarto, cod. proc. pen., trova esclusiva applicazione con riferimento al procedimento di riesame, instaurato ai sensi degli artt. 322, 257, 318 e 355, comma terzo, cod. proc. pen., ma non è estensibile all'appello previsto dall'art. 322-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente l'ordinanza del tribunale del riesame avesse dichiarato inammissibili i motivi enunciati nelle note di udienza e non tempestivamente dedotti nell'appello cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)