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Sez. 1, Sentenza n. 67 del 26/01/1971 Ud. (dep. 11/10/1971) Rv. 119193 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - FALLIMENTO DELLA PROVA SULLE AFFERMAZIONI DELL'IMPUTATO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119193-01

PROVA PENALE - IN GENERE - ONERE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - FALLIMENTO DELLA PROVA SULLE AFFERMAZIONI DELL'IMPUTATO - EFFETTI.*

Nel processo penale non vige il principio dell'Onere della prova a carico dell'imputato: egli puo quindi mantenere la posizione del piu completo disinteresse, perche sino a quando non viene raggiunta la prova piena della sua colpevolezza, non puo essere condannato. E vero che nella pratica sussiste ed opera un rilevante interesse dell'imputato ad offrire elementi di prova per accertare fatti che gli possono giovare, ma non corrispondendo a questo interesse alcun Obbligo giuridico, il fallimento della prova in ordine a cio che l'imputato ha affermato ha come conseguenza unicamente che l'assunto rimane privo di attendibilita: in particolare non vale giammai di per se a costituire una prova indiretta inequivoca e tanto meno decisiva a carico, sicche si possa ritenere l'accusa dimostrata in conseguenza del mancato accertamento del contrario. (V 115311, 115038, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)