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Sez. L, Sentenza n. 528 del 15/01/2003 (Rv. 559767 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza - ingiunzione - Periodo anteriore all'adozione dell'euro come moneta esclusiva sul territorio nazionale - Indicazione dell'importo della sanzione anche di euro - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559767-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In relazione al periodo in cui l'euro non era ancora in circolazione, non sussisteva un obbligo per l'amministrazione di indicare nelle ordinanze - ingiunzioni l'importo della sanzione amministrativa sia in lire che in euro, non essendo, in particolare, un tale obbligo dall'art. 51 del D.Lgs. n. 213 del 1998 dal quale, al contrario si desume che l'unica indicazione richiesta, relativa all'ammontare della sanzione, era quella in lire, da intendersi implicitamente rappresentativa del controvalore in euro, calcolabile mediante un rinvio al tasso di conversione fissato nell'ordinamento comunitario e relativo alla moneta unica europea.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)