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Sez. 3, Ordinanza n. 21045 del 27/07/2024 (Rv. 671828-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da perdita di chance - Nozione e caratteri - Fattispecie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato.
Stato
decisa il 2024-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671828-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una "legge di connessione" causale. (Nella specie, relativa alla responsabilità professionale di un avvocato per essersi tardivamente costituito in una controversia locatizia, la S.C. ha escluso che si vertesse nell'ambito del danno da perdita di chance, perché - essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente - si ricadeva nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento, inteso come lesione piena dell'interesse avuto di mira dal creditore).

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)