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Sez. 3, Ordinanza n. 30102 del 14/11/2025 (Rv. 677038-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Litisconsorzio necessario processuale ex art. 331 c.p.c. - Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Capo della sentenza non interessato dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677038-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).

Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)