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Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024 (Rv. 673101-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di merito - Mancata partecipazione di un litisconsorte necessario - Possibilità di prescindere dalla regolare evocazione per ragioni di economia processuale - Esclusione - Fondamento. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673101-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In caso di mancata partecipazione di un litisconsorte necessario al giudizio di merito, il difetto di contradditorio, e la conseguente nullità del giudizio, che può ritenersi superabile in virtù delle superiori esigenze di economia processuale è esclusivamente quello che riguardi la fase conclusiva del giudizio in cui esso viene rilevato (in previsione di un esito del gravame infausto per il ricorrente) e non si sia, invece, verificato nei precedenti gradi di giudizio, dal momento che, in tale ultimo caso, si è già determinata la nullità di tutte le attività processuali svolte in quei gradi e delle stesse decisioni che li hanno definiti, che per tale motivo non sarebbero in nessun caso idonee a passare in giudicato; né è possibile pregiudicare l'interesse della parte, dalla cui regolare partecipazione si ritiene di dover prescindere, in presenza di ulteriori gradi di giudizio che potenzialmente potrebbero ancora svolgersi e, quindi, modificare quell'esito.

Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)