Sez. L, Ordinanza n. 20582 del 22/07/2025 (Rv. 675862-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Progettisti di opere pubbliche - Incentivo previsto dall'art. 18, l. n. 109 del 1994 e ss.mm. - Natura - Insorgenza del diritto - Condizioni e limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, il diritto al compenso incentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nella formulazione originaria così come in quella derivata dalle successive modifiche) nasce solo con riferimento all'attività svolta dopo la conclusione della relativa contrattazione collettiva
decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazione aggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondo interno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A. interessata, per procedere al pagamento, debba esclusivamente provvedere alla liquidazione della somma dovuta.
Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)