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Sez. 3, Ordinanza n. 6532 del 12/03/2024 (Rv. 670341-01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Fideiussione a garanzia del credito di una banca nei confronti del proprio correntista - Versamento della somma dovuta da parte del cofideiussore sul conto corrente del debitore principale - Diritto di regresso verso gli altri cofideiussori - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670341-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

Nel caso di fideiussione prestata a garanzia del credito vantato da una banca nei confronti del proprio correntista, il versamento da parte del cofideiussore della somma dovuta sul conto corrente del debitore principale, ove l'imputazione del pagamento consenta di riferirlo all'obbligazione fideiussoria e risulti l'inesistenza di altri debiti tra garante e garantito, ha efficacia estintiva del debito, e fa sorgere il diritto di regresso ex art. 1954 c.c. nei confronti degli altri cofideiussori, il cui fatto costitutivo è rappresentato dall'estinzione del debito principale per effetto del depauperamento del patrimonio del solvens oltre la propria quota, considerata la ratio della norma di impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.

Cod. Civ. art. 1954, Cod. Civ. art. 1946, Cod. Civ. art. 1823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)