Sez. 2, Sentenza n. 41104 del 13/09/2019 Cc. (dep. 07/10/2019) Rv. 277044 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131–bis cod. pen. – Decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" – Abnormità – Esclusione – Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione ex art. 131–bis cod. pen., disponga invece archiviazione per infondatezza della "notitia criminis" (nella specie perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), atteso che la verifica della fondatezza della notizia di reato si inserisce nella progressione delle questioni che il giudice è tenuto a sciogliere prima di addivenire all'esame della particolare tenuità. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che la decisione del giudice non lede in alcun modo le prerogative della parte offesa, che, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., può prendere visione degli atti e presentare opposizione, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Costituzione art. 112, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)