diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6315 del 24/11/1988 (Rv. 460659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - PLURALITÀ DI CONDUTTORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PROPOSIZIONE DI APPELLO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONDUTTORI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE - RISOLUZIONE PER MOROSITÀ - PLURALITÀ DI CONDUTTORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - PROPOSIZIONE DI APPELLO DA PARTE DI UNO SOLO DEI CONDUTTORI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ.*

Nel giudizio di risoluzione per morosità di un contratto di locazione con pluralità di conduttori, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti i contitolari del rapporto di locazione, pertanto, qualora uno dei conduttori soccombenti si sia limitato a proporre appello contro il locatore e non abbia notificato l'atto all'altro conduttore litisconsorte necessario, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, pena la nullità del procedimento e della sentenza che lo abbia concluso. (Conf 903/87, mass n 450564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)