Sez. 1, Sentenza n. 836 del 06/10/2000 Cc. (dep. 15/01/2001) Rv. 218931 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale - Dichiarazione di inefficacia per mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni non notificato né comunicato all'interessato - Illegittimità - Sussistenza - Fondamento.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari inefficace l'ordinanza con cui era stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancata sottoscrizione del verbale di prescrizioni da parte dell'affidando, qualora quest'ultimo non sia mai stato invitato, previa indicazione del tempo e del luogo dell'adempimento, a sottoscrivere il detto verbale, né abbia ricevuto alcuna comunicazione o convocazione al riguardo attesoché il previgente regolamento di esecuzione della legge n.354 del 1975, che non prevede la notifica dell'ordinanza di affidamento(art. 91 D.P.R. n.431 del 1976), , ancorché vigente all'atto dell'adozione dell'ordinanza di affidamento, deve essere interpretato, con operazione ermeneutica adeguatrice, alla luce del nuovo regolamento (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) che, prevede la notifica della predetta ordinanza all'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/04/1976 num. 431 art. 91, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)