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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2157 del 25/01/2022 (Rv. 663860 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Obbligazione per gli interessi e per il capitale - Distinzione - Rinuncia alla prescrizione per l'una - Estensione a quella per l'altra - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663860-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C.

fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione).

Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)