Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2157 del 25/01/2022 (Rv. 663860 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Obbligazione per gli interessi e per il capitale - Distinzione - Rinuncia alla prescrizione per l'una - Estensione a quella per l'altra - Esclusione - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C.
fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione).
Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)