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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10230 del 30/03/2022 (Rv. 664461 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione in ordine alla determinazione degli interessi liquidati - Accoglimento del ricorso "come da domanda" - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664461-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Il decreto ingiuntivo contenente l'accoglimento del ricorso monitorio "come da domanda" può rappresentare idoneo titolo esecutivo anche per il credito relativo agli interessi a condizione che, attraverso una interpretazione complessiva del provvedimento e del ricorso per ingiunzione, sia possibile individuare una specifica richiesta di liquidazione degli interessi e che la determinazione di questi possa desumersi dalla domanda complessivamente formulata.

Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)