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Sez. L, Sentenza n. 7620 del 05/06/2001 (Rv. 547292 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Questione relativa - Deducibilità sotto il profilo di omissione o vizio della motivazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad eventuale improcedibilità di impugnativa di licenziamento per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547292-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

In materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto. (Fattispecie relativa all'eventuale improcedibilità della domanda, per il lamentato non tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in ipotesi di impugnativa di licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)