Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1971, causa 8/71
Epigrafe
Nella causa 8-71
DEUTSCHER KOMPONISTENVERBAND E.V., in persona dei suoi presidenti, prof. Werner Egk e Raimund Rosenberger, con l'avv. Reinhold Kreile, del Foro di Monaco di Baviera, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Ernest Arendt, 34 b, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jochen Thiesing, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto un'azione per carenza a norma dell'art. 175 del trattato CEE, intesa a far accertare che la Commissione ha violato l'obbligo di procedere all'audizione del ricorrente, nella sua qualità di persona giuridica interessata al procedimento promosso, a norma degli artt. 85 e 86 del trattato CEE, a carico della Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner (relatore), e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e lo svolgimento del procedimento si possono cosi riassumere:
paragrafo 2
Con lettera 5 giugno 1970 indirizzata alla GEMA — avente sede in Berlino 30, Bayreuther Straße 37 — la Commissione delle Comunità europee, convenuta, iniziava un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del trattato CEE (pratica IV 26/760 — GEMA) a carico di detta società. Il procedimento si concludeva con una decisione della Commissione in data 2 giugno 1971.
paragrafo 3
Con telex 13 novembre 1970, il Deutscher Komponistenverband e. V., ricorrente, chiedeva — per mezzo del suo legale rappresentante (presidente) prof. Werner Egk — che il suo consiglio di amministrazione fosse sentito, nei vari procedimenti promossi dalla Commissione nei confronti della GEMA, in qualità di «interessato» ai sensi degli articoli 19, n. 2 del regolamento 17/62 e 5 del regolamento 99/63.
paragrafo 4
Con lettera 17 novembre 1970, la Commissione, senza pronunziarsi sulla questione del se il ricorrente fosse un interessato ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento 17/62 — dato che, dal momento che il prof. Werner Egk era presidente del consiglio di amministrazione tanto della GEMA quanto del Deutscher Komponistenverband, il ricorrente aveva già avuto la possibilità di tenersi al corrente e d'influire sulle osservazioni presentate dalla GEMA in risposta agli addebiti della Commissione — lo poneva in grado di presentare le proprie osservazioni scritte entro un mese.
paragrafo 5
Con lettera 2 dicembre 1970, il ricorrente insisteva per essere sentito oralmente. La Commissione rispondeva ch'esso non aveva alcun interesse ad essere ammesso alla discussione orale giacché gli era stata concessa la facoltà di esprimersi per iscritto.
paragrafo 6
Con atto depositato in cancelleria il 12 marzo 1971, il Deutscher Komponistenverband ha proposto il presente ricorso. Con memoria 23 aprile 1971, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità fondata sull'art. 175 del trattato CEE ed ha chiesto che sia applicato l'art. 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle CC.EE.
paragrafo 7
Il ricorrente ha depositato il 1o giugno 1971 le sue osservazioni su detta eccezione.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale sull'eccezione d'irricevibilità.
paragrafo 9
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 17 giugno 1971.
paragrafo 10
L'avvocato generate ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1o luglio 1971.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 2
1. Dichiarare che la convenuta è tenuta a sentire l'associazione ricorrente in occasione del procedimento IV/26.760 (GEMA) e ciò a norma dell'art. 19, n. 2, 2o inciso, del regolamento 17/62.
2. Porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta ha consluso che la Corte voglia:
paragrafo 4
1. Statuire in via preliminare sulla ricevi-bilità del ricorso.
2. Dichiararlo irricevibile.
3. Porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 5
Il ricorrente — resistente nella fase incidentale — ha concluso che la Corte voglia:
paragrafo 6
respingere l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla convenuta — richiedente nella fase incidentale.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti a proposito della ricevibilità si possono così riassumere:
paragrafo 2
a) Il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo:
1. Il telex del suo presidente in data 13 novembre 1970 è una diffida ad agire nel senso richiesto, a norma dell'art. 175, 2o comma, del trattato CEE. Dato che si può presumere che detto telex sia pervenuto alla convenuta lo stesso giorno, il termine di cui all'art. 175, 2o comma, 2o inciso, decorre da detta data. L'azione per carenza poteva quindi essere esperita fino al 13 marzo 1971 (più i giorni supplementari di cui all'art. 81, § 2, del regolamento di procedura).
2. Le due dichiarazioni della Commissione non costituiscono rigetto espresso della domanda di essere sentiti ritualmente, posto che la Commissione si è rifiutata di esprimere un parere in proposito. Giacché le sue dichiarazioni non costituiscono un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del trattato, l'azione per carenza è il rimedio appropriato.
b) Nella memoria depositata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, la convenuta deduce:
1. Il ricorrente chiede che la Commissione sia condannata «a concedergli il pieno diritto di essere sentito a norma dell'art. 19, n. 2, 2o inciso, del regolamento n. 17/62»; l'azione non è quindi diretta a far accertare una omissione ai sensi dell'art. 175, 1o e 3o comma, bensì ad ottenere una prestazione della convenuta. Ciò è sufficiente a rendere irricevibile il ricorso.
2. La tesi del ricorrente, secondo cui la richiesta 13 novembre 1970 costituirebbe una diffida ai sensi dell'art. 175, 2o comma, condurrebbe a conseguenze aberranti giacché, in primo luogo, qualsiasi richiedente potrebbe esperire senz'altro un'azione per carenza se il Consiglio, o la Commissione, omettesse di rispondere entro il termine di due mesi di cui all'art. 175, 2o comma e, in secondo luogo, ciascun richiedente sarebbe tenuto ad esperire detta azione entro due mesi dalla richiesta onde evitare di decadere dal diritto d'impugnazione attribuitogli dall'art. 175.
Dall'art. 175 si desume che qualsiasi richiedente può, secondo le modalità di cui al 1o e 3o comma di detto articolo, dar inizio al procedimento, mettendo espressamente in mora l'istituzione comunitaria. Un invito non equivoco ad agire, rivolto all'istituzione entro un termine ragionevole a partire dal deposito della richiesta, è quindi il primo presupposto dell'azione per carenza ai sensi dell'art. 175. Nella sentenza 4 febbraio 1959 (causa 17-57, Gezamenlijke Steenkolenmijnen contro Alta Autorità, Raccolta V-1959, pagg. 13-28) — a proposito dell'art. 35 del trattato CECA (analogo all'art. 175 CEE per quanto qui c'interessa) — la Corte si è espressa nello stesso senso. Dal fatto che il ricorrente si limita a menzionare il proprio telex 13 novembre a proposito della diffida ad agire prescritta nella fattispecie) si desume che nemmeno la lettera 2 dicembre può essere considerata come una messa in mora ai sensi dell'art. 175. Per tutte queste ragioni, l'azione per carenza è irricevibile.
3. Anche se si volesse ravvisare, nel telex 13 novembre o nella successiva lettera 2 dicembre 1970, una diffida, l'azione sarebbe irricevibile, posto che la convenuta ha preso posizione ed ha comunicato il proprio punto di vista al ricorrente, con lettere 17 novembre 1970 (in risposta al telex 13 novembre) e 17 dicembre 1970 (in risposta alla lettera 2 dicembre 1970), entro il termine prescritto dall'art. 175, 2o comma, 2o inciso. A sostegno la convenuta si richiama alla sentenza 1o marzo 1966 (causa 48-65, Lütticke e altri contro Commissione, Raccolta XII-1966, pagg. 27-40).
c) Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, il ricorrente — resistente nella fase incidentale — deduce quanto segue:
1. La tesi secondo cui l'azione non è diretta a far accertare un'omissione, ma ad ottenere una prestazione, è infondata, giacché l'art. 175, 3o comma, non consente di stabilire se l'azione ivi contemplata possa essere esperita unicamente per far accertare un'omissione ovvero anche onde far precisare gli obblighi della convenuta. La questione è del resto irrilevante nel caso nostro, dato che l'azione è stata esperita entro il termine in entrambi i casi.
2. Quando il diritto comunitario attribuisce espressamente ad una persona fisica o giuridica il diritto di sollecitare un determinato atto di un'istituzione, la richiesta costituisce automaticamente diffida ai sensi dell'art. 175, 2o comma, 1o inciso. Quest'interpretazione s'impone soprattutto nei casi in cui, come nella fattispecie, l'istituzione deve rendersi conto del fatto che l'omissione dell'atto richiesto verrà impugnata.
A sostegno il ricorrente si richiama alla giurisprudenza relativa all'art. 35 dell trattato CECA (cause riunite 7 e 9-54, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises contro Alta Autorità, Raccolta II-1956, pag. 80; cause riunite 24 e 34-58, Chambre syndicale de la sidérurgie de l'Est de la France contro Alta Autorità, Raccolta VI-1960, pag. 603; cause riunite 41 e 50-59, Hamborner Bergbau AG, Friedrich Thyssen Bergbau AG contro Alta Autorità, Raccolta VI-1960, pag. 1001).
La sua interpretazione non implica conseguenze aberranti, purché si distinguano con cura i casi in cui esiste un vero e proprio diritto di sollecitare (Antragsrecht) da quelli in cui esso non esiste.
3. La tesi subordinata della convenuta, secondo cui questa si sarebbe pronunziata sulla richiesta del ricorrente entro il termine di cui all'art. 175, 2o comma, 2o inciso, non regge alla critica. Dato che la convenuta si è rifiutata di pronunciarsi sull'oggetto della richiesta, cioè sul se ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 19, n. 2, 2o inciso, del regolamento n. 17, è insostenibile la tesi secondo cui le sue lettere 2 dicembre e 17 dicembre 1970 avrebbero contenuto una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, 2o comma, 2o inciso, e ciò tanto meno in quanto nella memoria relativa all'eccezione d'irricevibilità essa non ha precisato quale sia Patteggiamento assunto nelle dette due lettere. Se ne deve concludere che la stessa convenuta non sostiene che le lettere stesse costituiscano un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173.
4. Per il caso che la Corte ritenesse che le richieste 13 novembre e 2 dicembre 1970 non costituiscono una messa in mora ai sensi dell'art. 175, 2o comma, 2o inciso, il ricorrente attira l'attenzione sulla propria lettera 30 gennaio 1971, ch'esso produce con le osservazioni. In questa lettera esso ha dichiarato che, se la Commissione non lo avesse ritualmente sentito a norma dell'art. 19, n. 2, 2o inciso, esso avrebbe esperito o un'azione d'annullamento (art. 173) diretta contro il rifiuto espresso, o un'azione per carenza (art. 175, 3o comma) diretta contro il rifiuto di pronunziarsi sulla sua richiesta. La lettera 30 gennaio 1971 poteva essere prodotta dopo la scadenza del termine d'impugnazione (art. 19, n. 2, 2o inciso, dello statuto della Corte). Questa lettera, se costituisce una messa in mora ai sensi dell'art. 175, 2o comma, va considerata come tale nel presente giudizio, dato che il termine non era scaduto al momento in cui essa è stata prodotta.
Ritenendo che sussistessero tutti i presupposti per la ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente ha rinunziato ad impugnare l'omessa presa di posizione della Commissione circa la lettera 30 gennaio 1971.
d) Nella discussione orale, la convenuta — richiedente nella fase incidentale — ha svolto la tesi secondo cui, a norma dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la lettera 30 gennaio 1971 deve ritenersi tardivamente prodotta.
Non è pertinente l'argomento del ricorrente secondo cui andrebbe applicato l'art. 19, 2o comma, 2o inciso, dello statuto della Corte, giacché questo articolo riguarda una situazione del tutto diversa. La lettera 30 gennaio 1971, inoltre, dato che costituisce unicamente la ripetizione della richiesta rivolta alla Commissione, non soddisfa le condizioni poste dall'art. 175. La corrispondenza tra convenuta e ricorrente anteriore al 30 gennaio 1971 mostra chiaramente che lo stesso ricorrente non considerava detta lettera come una diffida ai sensi dell'art. 175, 2o comma, 1o inciso.
È infine infondata la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe possibile esperire prima del termine un'azione per carenza.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 3
3/4 Con telex 13 novembre 1970, il ricorrente chiedeva di essere sentito, a norma dell'art. 19, 2o comma, del regolamento n. 17, in relazione all'art. 5 del regolamento n. 99/63, nei vari procedimenti in corso a carico della GEMA. Con lettera 17 novembre 1970, gli veniva risposto che, restando impregiudicata la questione del se esso fosse un interessato ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, la Commissione lo poneva in grado di presentare le sue osservazioni scritte entro il termine di un mese, termine che veniva due volte prorogato. La Commissione ha quindi agito a norma dell'art. 5 del regolamento 99/63, relativo alle audizioni contemplate dall'art. 19 del regolamento n. 17. Ne consegue che essa non ha omesso di statuire sulla richiesta del ricorrente. Mancano perciò i presupposti per l'applicazione dell'art. 175 e il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
punto 1
L'11 marzo 1971, il ricorrente ha esperito un'azione a norma dell'art. 175 del trattato, diretta a far accertare che la Commissione ha violato l'obbligo di sentirlo, in qualità di persona giuridica interessata, nel procedimento promosso, a norma degli artt. 85 e 86 del trattato, a carico della Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte.
Con memoria 23 aprile 1971, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, eccezione basata sull'art. 175.
punto 2
L'art. 175, 3o comma, stabilisce che qualunque persona fisica o giuridica può adire la Corte, secondo le modalità stabilite nei due primi commi dello stesso articolo, onde contestare ad un'istituzione delle Comunità di aver omesso di adottare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Dal contesto, soprattutto dal primo comma, risulta che l'espressione «aver omesso di adottare nei suoi confronti un atto» denota l'omissione di statuire o di prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che il richiedente avrebbe desiderato o ritenuto necessario.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 5
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite la conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 175,
visto il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, in ispecie l'art.19,
visto il regolamento del Consiglio 25 luglio 1963, n. 99, in ispecie l'art. 5,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 91,
LA CORTE,
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è irricevibile.
2o Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio.
Firme
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 luglio 1971.
Il presidente
R. Lecourt
Il cancelliere
A. Van Houtte