Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa
Testo in vigore al
Art. 80
1. Pronunciata la decisione dell'adunanza plenaria, il segretario dell'adunanza medesima rimette gli atti alla sezione dichiarata competente.
Titolo VIII. Della revocazione.
Art. 81
Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:
1. Se la decisione sia stata l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra.
2. Se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa.
3. Se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria.
4. Se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione.
6. Vi e' questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verita' e' positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pronunciato.
5. Se la decisione sia contraria ad altra precedente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto; purche' non abbia pronunciato anche sull'eccezione dedotta da quell'anteriore decisione.
Art. 82
1. La domanda di revocazione e' diretta alla sezione che pronunzio' la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata, e dev'essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione.
2. Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di sessanta giorni decorre da quello in cui la falsita', riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato: purche' in questi casi vi sia prova scritta, da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.
3. I termini sono aumentati nella misura indicata nel secondo capoverso dell'art. 28 della legge, se l'istante risiede all'estero.
Art. 83
1. La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 della legge, sotto pena di decadenza.
2. Nei termini e nei modi indicati nell'art. 29 della legge, la parte contraria e la pubblica amministrazione possono presentare nella segreteria memorie ed istanze e produrre documenti sull'ammissibilita' della domanda.
Art. 84
1. Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento.123
2. Se la domanda e' rigettata, il deposito resta acquisito all'erario.
Art. 85
1. La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia della decisione revocata.
2. Quando lo stato della controversia lo permetta, si giudica con una sola decisione sull'ammissione della domanda di revocazione e sul merito della controversia.
Art. 86
1. La domanda di revocazione non e' ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.
Titolo IX. Della notificazione e dell'esecuzione delle decisioni.
Art. 87
1. Le decisioni sono comunicate alle autorita' cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria.
2. La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando pero' la notificazione delle parti e' fatta a cura dell'amministrazione puo' aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi.
Art. 88
1. L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
Art. 89
1. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non puo' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine si dell'originale che dell'estratto.
2. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formola stabilita nell'art. 556 del Codice di procedura civile.
Titolo X. Della procedura per i ricorsi relativi all'art. 23, n. 5 della legge.
Art. 90
1. I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5, della legge, si propongono con domanda diretta al presidente della quinta sezione.
2. Essi possono essere proposti finche' duri l'azione di giudicato, ma non prima di trenta giorni da quello in cui l'autorita' amministrativa sia stata messa in mora di provvedere.
Art. 91
1. Il ricorso e' depositato nella segreteria della quinta sezione con la copia del giudicato.
2. Il segretario ne da' immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro venti giorni dalla ricevuta comunicazione, puo' trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.
3. Spirato il termine, il presidente, in fine del ricorso, destina il consigliere per farne relazione alla sezione, nel giorno che all'uopo designa.
Titolo XI. Disposizioni generali e transitorie.
Art. 92
1. La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.
Art. 93
1. Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si e' provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunzio' la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in Camera di consiglio, la correzione richiesta.
2. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il collegio col procedimento ordinario.
3. Le correzioni si fanno in margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto o della decisione che le abbia ordinate.
Art. 94
1. Pei ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della legge 7 marzo 1907, n. 62, il presidente ha facolta', nel primo triennio, di stabilire d'ufficio il giorno dell'udienza per la discussione. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro di cui all' art. 18, terzo capoverso.
Art. 95
1. I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 41 dalla legge 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico sul Consiglio di Stato, in ordine ai quali debba ancora dalla Cassazione decidersi la questione di competenza, possono essere riassunti innanzi alla sezione giurisdizionale competente, su domanda di una delle parti e della pubblica amministrazione.
2. La domanda dev'essere notificata, nei modi prescritti pei ricorsi, e depositata in segreteria insieme con la prova dell'eseguita notificazione nel termine stabilito dal penultimo capoverso dell'art. 28 della legge.
3. Il presidente della sezione, a cui fu presentata l'istanza, richiama d'ufficio gli atti precedentemente inviati alla Corte di cassazione per decidere della competenza.
Art. 96
1. Non e' ammesso ricorso alle sezioni giurisdizionali contro gli atti o provvedimenti dell'autorita' amministrativa anteriori al giorno in cui e' entrata in vigore la legge del 2 giugno 1889, n. 6166.
Art. 97
1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedono in ordine alle materie sulle quali esso dispone.
2. Visto, d'ordine di Sua Maesta':
3. Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.