Sez. 6, Sentenza n. 3967 del 19/12/1996 Cc. (dep. 10/04/1997) Rv. 208093 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Persona offesa - Persona solo indirettamente danneggiata dal reato - Qualità di parte offesa - Esclusione - Attività dei magistrati del pubblico ministero - Abuso di ufficio ipotizzato per l'omissione di indagini obbligatorie al fine di favorire il partito politico i cui appartenenti venivano inquisiti - Denuncia presentata da segretario politico appartenente a diversa formazione politica oggetto di accertamenti più rigorosi - Asserito danno derivante dalla volontaria disparità di trattamento - Riconoscimento della qualità di persona offesa - Esclusione - Richiesta di archiviazione - Obbligo dell'avviso al denunciante - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
Nei reati contro la pubblica amministrazione la persona danneggiata solo di riflesso dal reato non è l'offeso titolare dell'interesse specifico direttamente protetto dalla norma penale incriminatrice. In particolare nel delitto di abuso ex art. 323 primo comma cod. pen., ipotizzato a carico del pubblico ministero denunciato per aver omesso obbligatorie indagini nei confronti di esponenti politici al fine di recare un vantaggio al partito di appartenenza degli stessi, non è persona offesa del reato il rappresentante, penalmente inquisito, di altra coalizione politica, né la coalizione medesima, che assumano di aver tratto un danno da conseguente perdita di consensi in virtù della operata discriminazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione l'obbligo di avviso previsto dall'art. 408 comma 2 cod. proc. pen., presentato dal segretario di un partito politico che si trovava nelle condizioni descritte in massima avverso il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" dal Gip su richiesta del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)