Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 1343
Art. 2
1. Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 3
1. Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.
Art. 4
1. Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, l'inciso "di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato" e' soppresso.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1983
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI