Sez. 6, Sentenza n. 9088 del 25/03/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202290 - 01
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere | Consapevole falsità dell'accusa - Fuorviamento della giustizia - Interesse protetto.
Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Calunnia - In genere
Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre denuncia in senso formale, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria - sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo - circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso. Infatti, in tale delitto, non viene considerato soltanto il generico sviamento della giustizia, per l'affermazione di un fatto che non corrisponde alla realtà e che assume rilievo nella cognizione del giudice, ma anche e soprattutto il fuorviamento della giustizia che si verifica accusando persone innocenti, nella consapevolezza della falsità della accusa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)