Sez. L, Sentenza n. 6218 del 13/03/2009 (Rv. 608064 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Inottemperanza del medico all'obbligo di controllare completezza ed esattezza del contenuto della cartella clinica - Rilevanza - Lesione dell'elemento fiduciario - Limiti - Affidamento sulla tolleranza, da parte del datore di lavoro, dell' indebita condotta - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'inottemperanza del medico all'obbligo di controllare completezza ed esattezza del contenuto della cartella clinica configura difetto di diligenza nell'adempimento della prestazione lavorativa, da qualificarsi oggettivamente come di particolare gravità - avuto riguardo alla rilevante funzione che la cartella clinica assume, sotto il profilo sanitario, nei confronti del paziente e, indirettamente, nei confronti della struttura sanitaria a cui il paziente stesso si è affidato - essendo, quindi, idonea a determinare l' irrimediabile lesione dell'elemento fiduciario e il conseguente recesso datoriale. Tuttavia, tali estreme conseguenze sono da escludersi laddove lo stesso comportamento della parte datoriale sia stato tale da avere ingenerato, nel medico lavoratore dipendente, l'affidamento sulla tolleranza, da parte del datore, della sua indebita condotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un medico dipendente di una Casa di cura, avendo accertato che l'organizzazione del reparto, da parte del datore di lavoro, era caratterizzata dalla materiale indisponibilità, da parte del responsabile, delle cartelle cliniche successivamente alle dimissioni delle pazienti, con conseguente completamento delle stesse solo dopo che il sanitario veniva informato dell'esito degli esami istologici, e dal consentire che fossero i medici di fiducia dei pazienti, quando si avvalevano della struttura, a compilare le relative cartelle, anche in relazione alla diagnosi definitiva, e a firmare le dimissioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)