REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/77 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1977 che istituisce un dazio antidumping per i cuscinetti a sfere e i cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
visto il regolamento (CEE) n. 459/68 del Consiglio, del 5 aprile 1968, relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1411/772, in particolare l'articolo 17,
vista la proposta della Commissione, presentata dopo aver preso nota dei pareri espressi dal comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 459/68,
considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata a nome della produzione comunitaria dei cuscinetti a sfere, che porta elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping concernenti prodotti analoghi, originari del Giappone, nonchù di un notevole pregiudizio che ne risulta;
considerando che, avendo le informazioni ricevute fatto ritenere ricevibile la denuncia che misure di difesa contro un dumping potrebbero essere necessarie, la Commissione ne ha avvisato ufficialmente i rappresentanti dei paesi esportatori nonchù gli esportatori o gli importatori interessati, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 novembre 1976 un avviso di apertura di una procedura di inchiesta relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere, di cuscinetti a rulli conici e delle loro parti e pezzi staccati originari del Giappone3, ed ha iniziato l'esame dei fatti in collaborazione con gli Stati membri;
considerando che l'esame preventivo dei fatti aveva dimostrato l'esistenza di un dumping e di sufficienti elementi comprovanti la presenza di un pregiudizio, e che gli interessi della Comunità necessitavano un'azione immediata, la Commissione aveva istituito, con regolamento (CEE) n. 261/774, un dazio antidumping provvisorio per i cuscinetti a sfere, e cuscinetti a rulli conici, le loro parti e pezzi staccati originari del Giappone, prorogato con regolamento (CEE) n. 944/775;
considerando che durante l'esame dei fatti, completato dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha offerto alle parti interessate l'occasione di fare conoscere il loro parere per iscritto; che ha ascoltato le parti interessate offrendo a quelle direttamente in causa l'occasione di sviluppare verbalmente il loro punto di vista e la possibilità di incontrarsi per confrontare le tesi e gli argomenti di confutazione; che ha già proceduto a indagini in loco presso le principali società giapponesi e le loro filiali nella Comunità;
considerando che a causa della molteplicità dei modelli dei prodotti in questione, questo esame è stato effettuato su un certo numero di modelli rappresentativi della struttura dei prezzi dei prodotti interessati;
considerando che il valore normale dei prodotti in questione è stato stabilito sulla base dei prezzi effettivamente praticati per questi prodotti sul mercato interno giapponese;
considerando che, a causa dei legami esistenti tra gli esportatori giapponesi e la maggior parte degli importatori europei, i prezzi all'esportazione sono stati ricostituiti sulla base dei prezzi ai quali i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta ad un compratore indipendente, tenuto conto sia delle spese che degli utili tra l'importazione e la vendita;
considerando che i confronti di prezzo sono stati fatti allo stadio di uscita di stabilimento, per le vendite effettuate alle stesse date, e tenuto conto, secondo la loro fondatezza, delle differenze che possono influire sulla comparabilità di questi prezzi concernenti in particolare le spese di vendita, di credito, di commissione, di pubblicità, di trasporto, d'imballagio e di costi accessori nonchù delle differenze che influiscono sulle condizioni e modalità di vendità e di tassazione;
considerando che da questo esame dei fatti risulta che un dumping esiste e che il suo margine varia in modo considerevole da una transazione all'altra ma che in media supera il 15 % per gran parte della Comunità;
considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio esistente per la produzione interessata, risulta, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione, che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari del Giappone sono aumentate in maniera considerevole poichù sono passate da circa 5 500 tonnellate nel 1968 a 15 600 tonnellate nel 1974 e a 19 000 tonnellate nel 1975; tale aumento è proseguito nel 1976 nella maggior parte delle regioni principalmente interessate;
considerando inoltre che questi prodotti sono offerti in vendita sul mercato della Comunità a prezzi che in generale sono inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di articoli simili ed esercitano su questi prezzi un effetto depressivo;
considerando che di conseguenza le importazioni in causa hanno potuto conquistare sui mercati più particolarmente interessati, cioè nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nel Regno Unito, una quota di mercato in media del 15 % per i cuscinetti a sfere e del 5 % per i cuscinetti a rulli conici; che tale quota è notevolmente più elevata su uno dei suddetti mercati dove rappresenta rispettivamente il 22 % e l'8 %; che per taluni tipi, sui quali si concentra la strategia commerciale giapponese, questa quota di mercato è notevolmente superiore;
considerando che questa evoluzione si è effettuata a detrimento dell'industria comunitaria, la quale si trova in una situazione difficile, caratterizzata da un calo di circa 10 % della produzione verificatosi tra il 1974 e il primo semestre 1976 che ha provocato nelle regioni più colpite, dove è localizzata la maggior parte della produzione comunitaria, licenziamenti e limitazioni di ore lavorative nonchù una diminuzione dei profitti o il sopravvenire di perdite per le società in causa;
considerando di conseguenza che i fatti, quali sono stati definitivamente stabiliti, dimostrano l'esistenza di un notevole pregiudizio arrecato all'industria della Comunità e che, tenuto conto di tutti i fattori che nel loro insieme influiscono sulla situazione di questa produzione, le importazioni in regime di dumping sono palesemente la principale causa di tale pregiudizio;
considerando che in queste circostanze gli interessi della Comunità richiedono l'istituzione di un dazio anti dumping definitivo del 15 % sulle importazioni di cuscinetti a sfere e di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone e la definitiva riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio nei confronti dei quattro principali produttori giapponesi, sino al tasso di cui sopra;
considerando, nondimeno, che i quattro principali produttori giapponesi si sono impegnati con la Commissione a riesaminare i loro prezzi futuri;
considerando che in queste circostanze l'applicazione di questo dazio definitivo può essere sospesa;
considerando che è nondimeno necessario che la Commissione proceda ai rigorosi controlli degli impegni ed agisca immediatamente qualora tali impegni fossero violati, elusi o revocati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1.
È istituito un dazio antidumping definitivo del 15 % sui seguenti prodotti della voce ex 84.62 della tariffa doganale comune originari del Giappone, sulla base del valore dichiarato conformemente al regolamento (CEE) n. 375/696:
— cuscinetti a rotolamento a sfere: (Nimexe 84.62-11),
— cuscinetti a rotolamento a rulli conici: (Nimexe 84.62-17).
Le disposizioni in vigore per la riscossione dei dazi doganali si applicano alla riscossione di questo dazio.
2. L'applicazione del presente dazio è sospesa, salve restando le disposizioni dell'articolo 2.
Art. 2
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, procederà ad un rigoroso controllo sull'osservanza degli impegni di revisione di prezzo assunti dai principali produttori giapponesi di cuscinetti a sfere nonchù sull'evoluzione delle importazioni e del mercato comunitario.
2. Qualora constati che tali impegni vengono elusi, non osservati o revocati, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri nell'ambito del comitato consultivo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 459/68 convocato entro il termine di 5 giorni, porrà fine immediatamente alla sospensione dell'applicazione del dazio istituito secondo l'articolo 1.
Art. 3
Gli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio, in applicazione del regolamento (CEE) n. 261/77 prorogato con regolamento (CEE) n. 944/77, concernente i prodotti fabbricati ed esportati dai produttori seguenti verranno definitivamente incamerati, semprechù non eccedano il tasso del dazio stabilito nel presente regolamento: Koyo Seiko Compagny Limited, Nachi Fujikoshi Corporation, NTN Toyo Bearing Compagny Limited, Nippon Seiko K.K.
Art. 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succesivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 1977. Per il Consiglio Il Presidente H. SIMONET