diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4411 del 17/11/1994 Cc. (dep. 31/01/1995) Rv. 200642 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Adozione per evitare pregiudizi di ordine civilistico - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200642-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

L'istituto del sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma ovvero surrogare altri istituti propri del diritto civile. In particolare, in procedimento penale per il reato consumato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.), il sequestro preventivo non può essere utilizzato per tutelare i privati interessi del debitore esecutato e dei suoi creditori pregiudicati dalla libera disponibilità degli immobili oggetto della procedura esecutiva, giacché oltre a quelli suddetti, a cui si può porre rimedio con mezzi civilistici, non appaiono in astratto ipotizzabili dopo la aggiudicazione ulteriori pregiudizi, posto che il danno per la pubblica amministrazione derivante dall'ipotizzato reato si sarebbe già consumato con essa e non sarebbe comunque suscettibile né di aggravamento né di attenuazione in dipendenza dal sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)