Sez. U, Sentenza n. 981 del 15/02/1979 (Rv. 397174 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - LETTURA IN UDIENZA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - DINANZI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - LETTURA IN UDIENZA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
L'art 51 del RD 22 gennaio 1934 n 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare, alle Disposizioni dettate dall'art 473 cod proc pen, in quanto compatibili, non implica l'applicabilita di tale ultima norma anche sul punto dell'Obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche, e che le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria, nonche successivamente notificate all'interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione. (V 3354/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 473, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)