REGOLAMENTO (CEE) N. 827/68 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che sono state istituite o saranno istituite tra breve organizzazioni comuni di mercato che comportano meccanismi specifici per numerose categorie di prodotti elencati nell'allegato II del trattato; che è opportuno adottare, nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, le necessarie disposizioni al fine d'instaurare un mercato unico anche per tutti gli altri prodotti di cui all'allegato II;
considerando che l'attuazione di tale mercato unico comporta l'applicazione di un regime comune alle frontiere della Comunità; che detto regime consiste essenzialmente nell'applicazione integrale della tariffa doganale comune e nella liberalizzazione degli scambi;
considerando tuttavia che la protezione risultante dalla applicazione della tariffa doganale comune può, in circostanze eccezionali, non agire; che per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne, mentre gli ostacoli all'importazione in precedenza esistenti sono stati aboliti, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;
considerando che l'attuazione di un mercato unico per i prodotti in causa implica l'abolizione alle frontiere interne della Comunità di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci considerate;
considerando che l'attuazione di detto mercato unico verrebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili ai prodotti oggetto del presente regolamento;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;
considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono pertanto risultare necessarie misure transitorie;
considerando che all'atto dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti oggetto del presente regolamento, si deve tener conto parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addí 28 giugno 1968. Per il Consiglio Il Presidente E. FAURE