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Sez. 1, Sentenza n. 1612 del 29/05/1971 (Rv. 352030 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - LEGGI STATUENTI ESENZIONI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - APPLICABILITA - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352030-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - LEGGI STATUENTI ESENZIONI - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - APPLICABILITA - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.*

Rispetto alle leggi che stabiliscono esenzioni tributarie, e, come tali, eccezionali perche derogano al principio generale della imposizione, e ammissibile l'interpretazione estensiva, mirante a comprendere nella disposizione casi oggettivamente considerati dal legislatore, ma non quella analogica che mira a comprendere nella norma casi non contemplati dal legislatore. (Conf 1540'69, mass n 340397).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)