Sez. 1 - , Ordinanza n. 2949 del 08/02/2021 (Rv. 660563 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento - Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del curatore- Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione al passivo del fallimento, in ragione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. – contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l. fall. e alla "vis attractiva" della procedura concorsuale – il curatore è onerato di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito sicché, qualora l'onere sia disatteso e sulla sentenza in parola maturi il giudicato, il credito va ammesso al passivo senza alcuna riserva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)