Norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l'articolo 76 della Costituzione;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Per le imprese assoggettate a trasferimento appartenenti a societa' con azioni ammesse alle quotazioni di borsa la media dei valori del capitale ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' determinata, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso articolo 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.
Art. 2
1. Per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente art. 1, che sono tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, il coefficiente di rettificazione del capitale netto ai sensi del n. 2 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, risulta dal rapporto tra la somma dei valori dei capitali, delle imprese determinati ai sensi del precedente art. 1 e la somma dei capitali netti delle imprese stesse quali si rilevano dai bilanci al 31 dicembre 1961 redatti in conformita' della legge 4 marzo 1958, n. 191, ed e' determinato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 3
1. Per le imprese ed i beni non contemplati negli articoli precedenti l'indennizzo e' liquidato in relazione al valore di stima determinato dagli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, che debbono tener conto dei valori desumibili dalle scritture contabili al 31 dicembre 1960 regolarmente tenute in conformita' delle vigenti disposizioni legislative nonche' dei criteri adottati per le imprese di cui al n. 2 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'art. 2 del presente decreto.
2. In mancanza delle scritture contabili menzionate nel precedente comma si tiene conto di ogni altro elemento di valutazione.
3. In caso di concessione per impianti idroelettrici nella stima si tiene conto anche della residua durata della stessa.
Art. 4
1. La Commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' istituita con sede presso il Ministero dell'industria e del commercio ed e' composta:
1) da un magistrato ordinario o amministrativo, anche a riposo, con qualifica non inferiore a presidente di Sezione della Cassazione o equiparata, che la presiede;
2) da due esperti in materie giuridiche scelti tra professori universitari di ruolo od abilitati all'esercizio della professione forense avanti la corte di cassazione, di cui uno designato dal Ministro per la grazia e giustizia;
3) da tre esperti in materie economiche scelti tra professori universitari di ruolo o iscritti nell'albo dei dottori commercialisti da almeno dieci anni, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro;
4) da tre esperti del settore industriale elettrico scelti tra i professori universitari di ruolo o tra ingegneri iscritti nell'albo da almeno dieci anni, di cui uno designato dal Ministro per i lavori pubblici.
2. Non possono far parte della Commissione coloro che sono amministratori, dipendenti o consulenti delle imprese assoggettate a trasferimento o hanno rivestito anche temporaneamente una di tali qualifiche nell'ultimo quinquennio.
3. Il presidente ed i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio.
4. Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza di almeno sette componenti compreso il presidente il cui voto ha la prevalenza in caso di parita'.
5. Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio e' istituita la segreteria della Commissione di cui ai comma precedenti, che ha il compito di assistere la Commissione stessa e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari al suo funzionamento.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria sono a carico dell'Enel, che vi provvede su determinazione del Ministro per l'industria ed il commercio.
Art. 5
1. Il ricorso alla Commissione menzionata nell'art. 4 del presente decreto con l'indicazione dei motivi dell'impugnazione e' presentato al Ministero dell'industria e del commercio e notificato all'Enel.
2. La decisione della Commissione viene comunicata a cura della segreteria al ricorrente ed all'Enel.
3. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria da parte del ricorrente o dell'Enel.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - BOSCO - TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 93. - VILLA