Sez. 1 - , Sentenza n. 27508 del 20/11/2017 (Rv. 646337 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Ordinanza della Corte di cassazione - Mancanza accidentale del ricorso incidentale nel fascicolo d'ufficio - Omessa decisione - Vizio revocatorio - Esclusione - Decisione sul ricorso incidentale - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione, non ricorre l’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. qualora la S.C. pronunci un'ordinanza senza vagliare un ricorso incidentale non presente in atti, in quanto inserito per mero disguido di cancelleria in altro fascicolo processuale, giacché, in tale ipotesi, la declaratoria di inesistenza di detto ricorso al momento della decisione risulta formalmente corretta ed esclude, pertanto, la commissione di un errore di percezione, salvo, tuttavia, che il ricorso incidentale deve essere deciso perché la parte ha diritto ad una pronuncia sul punto. (Nella specie la S.C. dichiarata inammissibile la revocazione ha proceduto all'esame ed alla decisione sul ricorso incidentale smarritosi.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)