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Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 18/06/1991 (Rv. 472732 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio a petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere | Altre in possessorio - Esperibilità dell'azione petitoria - Eccezioni proponibili dal convenuto.
Stato
decisa il 1991-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472732-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio a petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere

Il divieto stabilito dall'art. 705 cod. proc. civ. di proporre il giudizio petitorio finché non sia definito il giudizio possessorio, e la decisione eseguita opera non per l'attore, ma unicamente per il convenuto, e trova la sua giustificazione nell'esigenza che l'azione petitoria, diretta ad accertare l'inesistenza della "ius possidendi", in capo all'attore in possessorio, possa essere esercitata dal convenuto in possessoria prima che la tutela della situazione di fatto ("ius possessionis") sia integralmente attuata; tuttavia ove nel corso del giudizio possessorio sia proposta dall'attore in possessorio l'azione petitoria è in facoltà del convenuto eccepire la improcedibilità di tale domanda, in quanto caratterizzata da un "petitum" e da una "causa petendi" del tutto autonomi rispetto a quelli della precedente domanda possessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)